Descrizione
Per svolgere le mansioni previste dal proprio mandato, ogni consigliere comunale ha diritto di accedere alle strutture di proprietà comunale.
Il diritto di accesso alle strutture di proprietà comunale è regolato dall’art. 32, comma 3 del
Regolamento del Consiglio comunale per le finalità connesse all’esercizio del proprio mandato.
Il consigliere è tenuto a rispettare il segreto d’ufficio nei casi specificatamente previsti dalla legge, per cui è fatto divieto l’utilizzo per scopi privati e la diffusione a terzi.