Descrizione
I coniugi possono concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge) (Legge 10/11/2014, n. 162).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
Una volta formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma, trasmetta tassativamente entro 10 giorni, la documentazione per la trascrizione al:
- comune di iscrizione dell’atto di matrimonio
- comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano
- comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
In Comune di Trecate …
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
La procedura prevede:
che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica
che non ci siano figli minori;
in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della
Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
- in presenza di figli minori
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave
- di figli maggiorenni non autosufficienti
- di figli maggiorenni incapaci.
L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da
parte del Pubblico Ministero stesso, al Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino
italiano e un cittadino straniero).
Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa.
L'accordo verrà trascritto dall'Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento.
Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone riulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall' ufficio di stato civile che dell' anagrafe .
La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione.